Ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo ed esito finale
- A chi spetta la valutazione?
Ogni insegnante formula una propria proposta di giudizio sull'apprendimento di ciascun alunno, in sede di scrutinio queste proposte, grazie a un confronto tra i docenti, si trasformano in valutazione definitiva che è sempre collegiale. - L'Idr partecipa allo scrutinio?
Sì. Senza la presenza dell'Idr il collegio non è perfetto e le sue deliberazioni rischiano di essere invalidate. L'Idr deve quindi partecipare a tutte le operazioni di scrutinio periodico e finale. - L'Idr partecipa anche alla valutazione relativa all'ammissione all'esame di Stato e all'esito finale?
Sì. Pur non essendo l'IRC materia di esame, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 (modificato con DPR 23 giugno 1990, n. 202). Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica. Lo stesso discorso vale per i docenti delle attività alternative a tale insegnamento, limitatamente ai loro alunni. - Che tipo di valutazione è prevista per l'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo?
Secondo il D.Lgs del 13 aprile 2017, n.62 il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. - Come può l'Idr, la cui valutazione è espressa con un giudizio e non in decimi, partecipare alla deliberazione in merito all'attribuzione del voto di ammissione all'esame di Stato?
Il Ministero dell'Istruzione ha chiarito che il voto di ammissione è frutto di una valutazione complessiva dello studente e non di una media matematica. - Cosa succede nella pratica?
Purtroppo la prassi seguita per l'attribuzione del voto di ammissione all'esame di Stato, consistente nell'utilizzare esclusivamente la media dei voti conseguiti, è contraria alla normativa, che invece prevede che il voto di ammissione tenga conto di tutto il percorso scolastico triennale svolto dagli alunni. In tutte le scuole si utilizzano i registri elettronici e dalla media si escludono i giudizi dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative a tale insegnamento a priori, impedendo in questo modo all’allievo di vedersi riconosciuto nella valutazione globale quanto ottenuto. Per questo motivo occorre vigilare in sede di scrutinio. - Quali peculiarità per la valutazione espressa dall'Idr in sede di scrutinio?
Il giudizio espresso dall'Idr segue le normali procedure di valutazione e il suo parere è sempre determinante, ma occorre aggiungere due precisazioni. L'Idr partecipa alle deliberazioni in sede di scrutinio esprimendo il suo parere solo per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento di religione cattolica. In base alla revisione dell'Intesa (punto 2.8 dell'Intesa del 2012, 2.7 dell'Intesa del 1990), "nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi in maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale". - Cosa comportano le precisazioni del punto 2.8 dell'Intesa del 2012?
Leggendo il testo risultano evidenti alcuni punti: L'Idr partecipa ad ogni scrutinio delle classi in cui siano presenti alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. L'Idr esprime il proprio giudizio, partecipando alla deliberazione finale, per ogni alunno che si avvale dell'insegnamento di religione cattolica. L'Idr in alcuni casi è tenuto a motivare il suo voto nel verbale del consiglio di classe. - Cosa significa che il voto dell'Idr, se determinante, deve essere giudizio motivato iscritto a verbale?
La maggior parte dei pronunciamenti della giustizia amministrativa ha modificato una iniziale interpretazione penalizzante del giudizio espresso dall'Idr, stabilendo che l'Idr ha piena capacità deliberativa in seno allo scrutinio. "Il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma bensì in giudizio motivato, ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza". - Le condizioni di partecipazione allo scrutinio finale previste per l'Idr si devono estendere anche al docente dell'attività alternativa?
Sì. Il D.Lgs del 13 aprile 2017, n.62 prevede che in caso di deliberazione a maggioranza, se il voto dell'insegnante di attività alternativa all'insegnamento di religione cattolica è determinante, deve essere giudizio motivato iscritto a verbale. - Queste norme valgono solo per gli scrutini conclusivi?
No. Occorre escludere ogni interpretazione restrittiva del giudizio dell'Idr, queste indicazioni si estendono ad altri contesti, come ad esempio gli scrutini intermedi, le delibere su attività extracurricolari o integrative, provvedimenti disciplinari ecc.